La pronuncia dell’ autorità giurisdizionale amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 2811 del 23 giugno 2016 ) affronta il tema dei principi che disciplinano il sub-procedimento di valutazione di congruità dell’offerta e sull’organo competente ad effettuare tale valutazione.
Il collegio, preliminarmente, pone in evidenza che il giudizio di anomalia può essere fondato sull’inattendibilità di singole voci di costo dell’offerta se, per la loro importanza ed incidenza, rendano l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità.
La giurisprudenza amministrativa ha altresì precisato che il sub-procedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile.
Infine, il Collegio afferma che ai sensi dell’art. 88, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e dell’art. 121, comma 10, d.P.R. 5 ottobre 2010, n.2017, per quanto riguarda il procedimento per la verifica dell’anomalia per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede espressamente che il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del Codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.