Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4528 del 27 ottobre 2016, si pronuncia su una complessa questione concernente una vicenda di ricorsi e controricorsi tra più imprese in merito all’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del comprensorio ospedaliero Cattinara di Trieste.
I giudici di Palazzo Spada nella sentenza chiariscono che, il nuovo rito relativo ai ricorsi in materia di contratti pubblici, introdotto dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs n.50/2016 che ha inserito il comma 6 bis all’art. 120 c.p.a., non si applica all’impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione della gara, che restano disciplinati dal comma 6 dello stesso articolo 120, non essendo tali atti inclusi nell’elenco individuato dal comma 2 bis dello stesso articolo.
Il Collegio ha inteso precisare che, le modifiche introdotte dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti ed in particolare l’inserimento del comma 2-bis nell’articolo 120 del c.p.a non riguardano i procedimenti di aggiudicazione ma soltanto i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.