Il Consiglio di Stato, nella sentenza 2947/2016, investito del potere di ricognizione, ritiene che l’autorità amministrativa, per ciò che concerne i provvedimenti dell’AGCM, esercita un sindacato di legittimità, che non si estende al merito, salvo per quanto attiene al profilo sanzionatorio.
Pertanto, il giudice amministrativo dovrà valutare i fatti, in modo tale da verificare se la ricostruzione operata dall’Autorità risulti immune da travisamenti e vizi logici, e accertare che le disposizioni giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate e applicate.
In particolare, però, appare opportuno specificare che il Collegio ritiene che laddove residuino margini di opinabilità in relazione ai concetti indeterminati, il Giudice Amministrativo non può comunque sostituirsi all’AGCM nella definizione del mercato rilevante se questa sia attendibile secondo la scienza economica e immune da vizi di travisamento dei fatti, da vizi logici e da vizi di violazione di legge (D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 12933 del 2015).
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