Il Consiglio di Stato, nella recentissima sentenza del 7 Luglio n. 3009/2016, dopo aver delineato meticolosamente la normativa in tema di interdittiva antimafia ed aver specificato i principi ai quali si devono conformare le Prefetture in sede di emanazione delle informative antimafia (cfr. Cons. Stato, III, n.1743/ 2016), ritorna sulla disciplina della misura a carattere preventivo prevista dal decreto 159/2011.
La recente pronuncia dell’ autorità giurisdizionale amministrativa fornisce, in primo luogo, ulteriori delucidazioni in materia di interdittiva antimafia, escludendone il carattere punitivo e delineandone, in seguito, i presupposti necessari per l’applicazione.
Orbene, trattandosi di una misura di tutela avanzata a garanzia dell’ordine pubblico, che ben può basarsi su circostanze aventi esclusivamente valore di elemento indiziario e sintomatico ed in base alle quali risulti non illogico ed attendibile l’apprezzamento della sussistenza del pericolo di condizionamento dell’impresa derivante dalla infiltrazione mafiosa, il Collegio non ritiene necessario un rapporto di affiliazione con le associazioni malavitose bensì che sia già sufficiente l’accertamento di relazioni di varia natura con la criminalità che, anche se risalenti nel tempo, abbiano appunto valore sintomatico ed indiziario.
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