Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12086, del 13 giugno 2016 hanno precisato che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione al procedimento avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno erariale arrecato all’Amministrazione regionale dalla società destinataria di un programma di bonifica finanziato con fondi comunitari, per mancata esecuzione totale o parziale del medesimo.
Ciò sulla base del principio enunciato, recentemente, dalla stessa Corte secondo il quale: “Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico – che può essere anche un privato od un ente pubblico economico – bensì alla natura del danno o degli scopi perseguiti. Ne deriva che qualora l’amministarzione di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogato fondi pubblici, per le sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l’ente pubblico del quale deve risponderedavanti al giudice contabile”. (CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, 26.10.2014, n. 25138)
Pertanto non occorre che sussista uno strutturale rapporto di servizio fra privato e pubblico, vertendosi in tema di contratto di appalto, poiché il rapporto di servizio sussiste allorchè un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere , nell’interesse di quest’ultima e con risorse pubbliche, un’attività o un servizio pubblico in sua vece.
Alla luce del recente orientamento della Cassazione, pertanto risulta ampliato l’ambito del danno erariale che può essere provocato anche da società private.
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