Corte Costituzionale: dichiarata illegittima la legge Madia

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità parziale della legge n. 124/2015 meglio conosciuta come legge Madia, che ha posto notevoli modifiche al regime della trasparenza negli atti che riguardano la pubblica amministrazione.

Ciò che è stato, però, causa della illegittimità costituzionale della norma, sono in particolare le norme che delegano il Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali  ed degli enti locali.

Le norme in questione riguardano la cittadinanza digitale (art.1), la dirigenza pubblica (art. 11), il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art.17), alle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni (art. 18), ai servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19); si tratta, dunque,  di norme che influiscono su varie materie cui corrispondono interessi e competenze sia statali, che regionali e, in via residuale, anche degli enti locali.

Per tale motivo, la Corte ha affermato che, occorre anzitutto verificare se nei singoli settori in cui intervengono le norme impugnate, fra le varie materie coinvolte, ve ne sia una di competenza dello Stato cui ricondurre, in maniera prevalente, il disegno riformatore nel suo complesso. Questa prevalenza escluderebbe la violazione delle competenze regionali.

Già in precedenti occasioni, la Corte ha ritenuto che il legislatore statale debba vincolare l’attuazione della propria normativa al raggiungimento di un’intesa, basata sulla reiterazione delle trattative al fine del raggiungimento di un esito consensuale, nella sede della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, a seconda che siano in discussione solo interessi e competenze statali e regionali o anche degli enti locali.

Nella giurisprudenza della Corte, le Conferenze sono ritenute una delle sedi più qualificate per realizzare la leale collaborazione e consentire, in particolare alle Regioni, di svolgere un ruolo costruttivo nella determinazione del contenuto di atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale.

Pertanto,  la Corte ha stabilito che la  legge delega Madia è “parzialmente illegittima” poiché  lede in alcuni punti chiave l’autonomia delle Regioni: i decreti di attuazione infatti, in gran parte già approvati dal governo, hanno bisogno di una “intesa” con i governatori in Conferenza Unificata, non di un semplice “parere”.

Già in precedenti occasioni, la Corte ha ritenuto le Conferenze le sedi più qualificate per la concreta  realizzazione della leale collaborazione, consentendo alle Regioni di svolgere un ruolo costruttivo nella determinazione del contenuto di atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale. Pertanto, la Consulta,  nella pronuncia in esame afferma, in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza precedente, che l’intesa nella Conferenza è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall’art. 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

Con specifico riferimento alle norme contenenti la delega al Governo in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica (art. 11), la Corte costituzionale ha ravvisato “un concorso di competenze, inestricabilmente connesse, statali e regionali, nessuna delle quali è prevalente, in particolare in relazione all’istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e alla definizione, da un lato, dei requisiti di accesso, delle procedure di reclutamento, delle modalità di conferimento degli incarichi, nonché della durata e della revoca degli stessi (aspetti inerenti all’organizzazione amministrativa regionale, di competenza regionale), dall’altro, di regole unitarie inerenti al trattamento economico e al regime di responsabilità dei dirigenti (aspetti inerenti al rapporto di lavoro privatizzato e quindi riconducibili alla materia dell’ordinamento civile, di competenza statale)”.

Pertanto, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è l’intesa, ma il semplice parere, non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali, il cui luogo idoneo per l’intesa è, dunque, la Conferenza Stato-Regioni e non la Conferenza unificata.

La questione, dunque, passa nuovamente al Governo che dovrà  ridefinire i contenuti della legge delega 124/2015 che prevede i 17 decreti attuativi.

Sarà dunque indispensabile una nuova legge che sani l’errore sanzionato dalla Consulta.

Dunque, solo dopo aver raggiunto l’intesa tra Stato e Regioni, il legislatore potrà emanare i decreti attuativi dichiarati illegittimi dalla Consulta.

 

 

 

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