La Corte Costituzionale con sentenza n. 171 del 2022 ha statuito la legittimità delle disposizioni che consentono solo alle farmacie e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici per il COVID-19.
La Consulta dispone che: “vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle cosiddette parafarmacie, l’effettuazione dei «test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, atteso che rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole, il fatto di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici per il COVID-19.
La decisione di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso.