La Corte Costituzionale, con sentenza n. 63 del 2023, dispone l’illegittimità costituzionale della norma siciliana che consente al presidente della regione Sicilia di discostarsi dal parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, c.d. “C.G.A.R.S.” pronunciato in sede di ricorso straordinario.
In particolare, era stata posta questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, nella parte in cui dispone che «[q]ualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l’affare alla deliberazione della Giunta regionale» mantenendo, quindi, integro il potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l’avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato.
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373/2003, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. non sussistendo elementi di differenziazione tra i due istituti, nazionale e regionale, idonei a giustificare una diversità di tale portata tra la disciplina statale e quella siciliana, quanto alla natura del parere dell’organo consultivo e alla possibilità di discostarsi da esso, che si risolva in una minor tutela dei propri diritti e interessi garantita al ricorrente dinanzi al Presidente della Regione Siciliana rispetto al ricorrente in via straordinaria al Presidente della Repubblica.