La Corte Costituzionale con Sentenza n. 57/2020 dispone la legittimità degli artt. artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 nella misura in cui prevedono la cancellazione dell’impresa artigiana dall’albo, in seguito all’interdittiva antimafia disposta dall’autorità amministrativa.
In particolare, infatti, stante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Palermo, il Collegio ritiene costituzionalmente legittimi: gli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159.
La Corte Costituzionale infatti ritiene ragionevoli tali previsioni in quanto dettate dallo scopo di prevenire finanziamenti di ogni tipo al fenomeno mafioso e recare danno alla dignità e libertà umana.
Nel provvedimento in commento inoltre, viene distinta la funzione preventiva affidata al Prefetto da quella giurisdizionale: quest’ultimi, pertanto, sono chiamati a un vero e proprio esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, costruendo un sistema di tassatività sostanziale.
Quindi, a tutela dei principi costituzionalmente garantiti la libertà d’impresa (art. 41 e ss Cost) da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presiedono il principio di legalità; l’interdittiva antimafia deve esporre un quadro chiaro, completo e convincente dei pericoli d’infiltrazioni mafiose.
Tali interferenze rilevate preventivamente dal Prefetto devono poi essere accertate concretamente dal giudice.
In conclusione, la Corte, auspica una riforma del legislatore che garantisca mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia derivanti dalla cancellazione dall’albo della propria impresa.
Giusy Di Alcantari
foto estratta dal sito