La Corte Costituzionale, con sentenza n. 168 del 27/07/20, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar della Liguria in riferimento artt. 1,5,6,7,8 e 8bis, e 1 -ter, comma I, del decreto-legge del 28 settembre 2018, convertito nella legge 16 novembre 2019 per ciò che concerne l’affidamento dell’appalto dei lavori di ricostruzione del Ponte Morandi.
Il sopracitato decreto legge “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” principalmente dispone sulle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto di Polcevera, affidandole ad un commissario straordinario ( artt. 1,5,6,7,8 e 8bis, e 1 -ter, comma I, del decreto-legge 109/2018 ).
In aggiunta, viene preclusa alla società Autostrade per l’Italia spa la possibilità di partecipare alla ricostruzione del Ponte, in quanto il suo incarico di manutenzione é stato giudicato inadeguato.
A detta della Corte, la società ricorrente ASPI è esclusa dalla procedura, a differenza delle società ad essa collegate, in quanto le ragioni di eccezionale gravità ed urgenza connesse alla caduta del viadotto e la conseguente accusa all’ente gestore della manutenzione sono motivi ragionevoli per escluderli dalla gara senza causare alcuna violazione di norme costituzionali come eccepito dalle memorie depositate.
Riunita in giudizio la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art 1, comma 6 e 7 del decreto-legge 109/2018 convertito nella legge 130/2018, sollevate in riferimento agli artt. 3,23,24,41,97,102,103 e 111 della Costituzione.
Giuditta Buhagiar
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