Corte dei Conti: danno erariale per demansionamento del dipendente pubblico

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Lazio, con sentenza dell’ 08/07/2015,  ha disposto che in seguito alla condanna dell’amministrazione in primo grado, che attraverso i propri atti e comportamenti illegittimi ha condotto al demansionamento di un proprio dipendente pubblico, sia chiamata a rispondere anche di danno erariale indiretto i funzionari pubblici.

Nel caso di specie, va rilevato che  il danno erariale si verifica in via principale dall’illegittimo conferimento dell’incarico a personale esterno in presenza di personale idoneo interno e viene rafforzato anche dal giudizio espresso dal Tribunale che in sede di motivazione della sentenza ebbe a chiarire che “… L’esame delle normative richiamate e le conferme avute dall’istruttoria, documentale e testimoniale, da un lato rendono evidente il diritto del … a rivestire l’incarico di Dirigente di Struttura Complessa … , come richiesto in ricorso e come normativamente previsto, dall’altro rendono manifesta l’illegittimità dell’atteggiamento aziendale che ha tenuto un comportamento volto ad ignorare il …, demansionandolo e dequalificandolo, con la configurabilità di un danno patrimoniale desumibile sulla base delle comuni regole di esperienza, per il pregiudizio patito alla sfera professionale, all’immagine, al decoro, oltre che alla dignità, all’interno ed all’esterno dell’azienda, con incidenza sulla possibilità di carriera complessivamente valutata”.

In tal senso, giova specificiare i motivi che rendono illegittimo il conferimento: infatti, l’assegnazione a personale esterno, posta in essere della P.A. risulta contrastante con gli obiettivi di economicità ed efficienza; il demansionamento e mobbing nei confronti del dipendente involgono di fatto nella violazione del principio costituzionale di buon andamento dell’attività della P.A.; e infine l’aver conferito a soggetti estranei all’amministrazione l’espletamento di specifiche, ma al tempo stesso ordinarie attività dell’Ente, senza una preventiva valutazione se potevano e/o dovevano essere svolte da personale dipendente dell’azienda medesima contrasta con il principio giuridicosecondo cui il ricorso alle prestazioni intellettuali di soggetti estranei all’amministrazione può essere ritenuto legittimo solo nei casi in cui si debbano risolvere problemi specifici aventi carattere contingente e speciale e difettando l’apparato burocratico di strutture organizzative idonee e professionalità adeguate.

 

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