Con deliberazione n. 264/2015/PAR la Sez. di Controllo della Corte dei Conti ha disposto che nei Comuni con una popolazione compresa fra i 5.000 ed i 15.000 abitanti l’Ente possa procedere all’integrazione o al rinnovo dell’organo di revisione in via immediata.
Ed infatti, a parere della Corte, “una struttura forte e solida degli organi di revisione” come quella collegiale apparirebbe maggiormente idonea ad assicurare indiscutibili “benefici in termini di effettività e di funzionalità dei controlli interni di competenza, ben superiori ai costi che ne possono derivare”.
Di seguito il testo integrale della deliberazione.
Deliberazione n. 264/2015/PAR
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 22 settembre 2015;
visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);
visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);
visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in particolare l’art.7, comma 8;
vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;
vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;
vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di S. Agata Militello (ME), con nota di prot. n. 12934/2015 (prot. cc n. 3855 dell’8.5.2015);
vista l’ordinanza n. 208/2015/CONTR., con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio;
udito il relatore, dott. Giuseppe di Pietro,
ha emesso la seguente
DELIBERAZIONE
Il Sindaco del Comune di S. Agata Militello ha rappresentato a questa Sezione che, con delibera n. 27 del 25.2.2014, il Consiglio Comunale aveva proceduto alla nomina di un revisore unico, con scadenza del mandato al 24.2.2017, in applicazione del comma 732 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 e della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 402/2013, che aveva concluso per l’applicabilità anche in Sicilia del nuovo testo del comma 3 dell’art. 234 del TUEL, in merito alla composizione monocratica dell’organo di revisione economico-finanziaria nei comuni con una popolazione compresa fra i 5.000 ed i 15.000 abitanti.
Successivamente, poiché l’applicabilità della disposizione normativa sopravvenuta era stata invece esclusa dal parere n. 113/2015/PAR della Sezione di controllo per la Regione siciliana, il Consiglio Comunale aveva manifestato la volontà di procedere all’integrazione immediata dell’organo di revisione attraverso la nomina di due ulteriori componenti, e/o al rinnovo totale dell’organo.
In materia, la circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2007 aveva però chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del comma 732 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, la riduzione del numero dei componenti degli organi di revisione avrebbe dovuto trovare applicazione non in via immediata, ma soltanto alla naturale scadenza del mandato.
L’Ente ha chiesto, pertanto, di conoscere se sia obbligatorio procedere all’integrazione e/o al totale rinnovo dell’attuale Organo di revisione monocratico, attraverso la nomina di due ulteriori componenti, ovvero se sia necessario attendere la naturale scadenza del mandato del Revisore unico.
La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, giacché proviene dal Sindaco, legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L.
Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito, le diverse Sezione regionali della Corte dei conti hanno precisato, in più occasioni, che la funzione ex art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 2003 si connota come una facoltà conferita agli amministratori di regioni, province e comuni di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità dell’attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (ex plurimis, in questo senso, v. parere sez. Lombardia, n. 36 dell’11 febbraio 2009).
I pareri attengono infatti a profili di carattere generale nella materia della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (ex multis, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011).
L’oggetto della richiesta, infine, deve riguardare unicamente la materia della contabilità pubblica, ovverosia il “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico ed anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Sezioni Riunite della Corte dei conti, delib. n. 54 del 17 novembre 2010).
Nel caso in esame, la richiesta presenta profili di carattere generale, non interferisce con le competenze degli altri organi giurisdizionali e rientra nella materia della contabilità pubblica, giacché attiene al contenimento e all’equilibrio della spesa pubblica, in relazione alle norme che disciplinano la composizione e l’operatività degli organi di revisione economico–finanziaria.
Nel merito, il Comune di S. Agata Militello ha chiesto di conoscere se sia obbligatorio procedere all’integrazione e/o al totale rinnovo dell’attuale Organo di revisione monocratico, attraverso la nomina di due ulteriori componenti, ovvero se sia necessario attendere la naturale scadenza del mandato del Revisore unico.
Si ritiene che l’Ente possa procedere all’integrazione o al rinnovo dell’organo di revisione in via immediata, senza attendere la naturale scadenza del mandato, in quanto si tratta di regolarizzare una situazione di per sé illegittima, perché in contrasto con la normativa vigente nella Regione siciliana.
Le indicazioni della circolare del Ministero dell’Interno n. 5/2007 non appaiono pertinenti, giacché erano volte a definire una situazione del tutto diversa, ovverosia a chiarire e regolamentare se, in difetto di norme transitorie, fosse o meno immediatamente applicabile la normativa sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 732, della legge n. 296 del 2006. In quel momento, la composizione collegiale degli organi di revisione era oggettivamente in contrasto con la normativa sopravvenuta, ma non era di per sé illegittima, essendo conforme alla legge vigente al momento della nomina dei collegi dei revisori.
Nel caso in esame, di contro, non si pone un problema di diritto transitorio, ma unicamente l’esigenza di regolarizzare una situazione di per sé illegittima, sicché il quesito non può che avere soluzione positiva.
La scelta tra l’integrazione e il rinnovo totale resta ovviamente rimessa all’Ente, sia perché rientra nella sua discrezionalità, sia in quanto appare inevitabilmente condizionata dalle specifiche clausole contrattuali sottoscritte al momento del conferimento dell’incarico professionale in corso.
Da ultimo, non appare superfluo ribadire che la soluzione positiva al quesito non appare in contrasto con i principi di efficienza, funzionalità e buon andamento della P.A., atteso che, come chiarito da questa Sezione con il parere n. 113/2015/PAR, “una struttura forte e solida … degli organi di revisione” come quella collegiale appare maggiormente idonea ad assicurare indiscutibili “benefici in termini di effettività e di funzionalità dei controlli interni di competenza, ben superiori ai costi che ne possono derivare”.
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.
Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.
Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2015.
Il Relatore Il Presidente
(Giuseppe di Pietro) (Maurizio Graffeo)
Depositato in Segreteria il 30 settembre 2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Boris Rasura)