D.lgs 175/2016, da domani in vigore il “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”

Il D.lgs. n. 175 del 18 agosto 2016 recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” dispone i criteri al fine di una  costituzione e riduzione drastica delle società e razionalizzazione dei compensi per gli amministratori.
Il T.U., approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016 ed entrerà in vigore a partire dal 23 settembre 2016.
Il decreto riguarda il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche ed ha come oggetto principale la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazione da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
Uno dei punti di maggior rilievo del nuovo T.U. concerne la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica intervenendo sulla gestione delle partecipazioni, aumentandone l’efficienza e favorendo la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato.
In particolare il d.lgs. n.175/2016 mira ad effettuare una riduzione delle società partecipate, con particolare riferimento alle società inattive e a quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività, intervenendo anche con una una razionalizzazione dei compensi degli amministratori.
Vengono inoltre individuati i criteri sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate: le amministrazioni pubbliche potranno partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Per le s.r.l. a controllo pubblico, l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso deve prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore; nelle s.pa. a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
Nello specifico, la costituzione di società a partecipazione pubblica avverrà attraverso una deliberazione adottata con:
– decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
– provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
– deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
– delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.
Con la partecipazione in società, le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di produzione di un servizio di interesse generale quali: la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra P.A..
Inoltre, è prevista la possibilità di realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato, nonché di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.
Il decreto prevede espressamente che le P.A. non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
Nel dettaglio, il decreto si occupa della gestione amministrativa, anche in caso di crisi aziendale, della gestione del personale,nonchè della trasparenza e del coordinamento con le norme già vigenti in materia.
Soltanto la pratica interpretativa e l’applicazione delle norme in questione, saranno in grado di dimostrare quanto il legislatore delegato abbia saputo cogliere le istanze della collettività, elaborando delle disposizioni normative capaci raggiungere gli scopi di semplificazione, razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica ed incentivazione della concorrenza che costituivano i punti nevralgici della legge delega.

Clicca qui per il testo integrale del provvedimento.

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