Con la sentenza n. 1131, del 24.9.2014, il Tar Veneto stabilisce che per dichiarare la decadenza dal ruolo di consigliere comunale non basta dare delle spiegazioni formali ma va data accurata prova dei motivi che portano a tale decisione da parte dell’assemblea appurando la nolontà nell’espletamento del mandato rappresentativo ed una sua reale disaffezione.
Nel caso di specie, infatti, il Tar è intervenuto per annullare la delibera del Comune di Creazzo num. 21 del 18/04/2013 con la quale l’assemblea poneva in essere la decadenza dalla carica di consigliere comunale il signor Gervasio Cortiana dopo la nona assenza.
L’assemblea, in tal senso, avevo ritenuto non esaustive le giustificazioni poste in essere dal consigliere comunale, che tra l’altro aveva già provveduto ad avvisare, come avviene per prassi, sia il Segretario generale del Comune ricorrente sia i consiglieri stessi dei motivi causanti la sua mancanza.
A ciò va aggiunto un comportamento imperfetto da parte del Consiglio stesso che, ledendo il principio di leale e trasparente collaborazione, anziché mettere al vaglio dell’assemblea le motivazioni dell’assenza dello stesso ha solamente costato che non era presente: ingenerando così la convinzione dell’avvenuta giustificazione. Inoltre l’Assemblea non ha chiesto contezza dell’assenza nella seduta successiva, ma ha aspettato che si raggiungesse un numero tale da poter deliberare la sua decadenza che secondo le leggi regionali prevede la sostituzione del consigliere dopo la quinta nell’arco di un anno.
E’ principio generale dell’ordinamento, infatti, quello per cui le contestazioni del fatto illecito devono avvenire in un termine ravvicinato.
Secondo quanto deliberato dai giudici del Tar del Veneto il comportamento assunto dallo stesso Ente, si appresta, invece, ad ambigue interpretazioni, estranee ai motivi ed alle ragioni normativamente previste per la decadenza dalla carica dei rappresentati dei cittadini; da qui la censura della delibera.
Di seguito la sentenza
N. 01131/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2013, proposto da:
Gervasio Cortiana, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Pavanini, con domicilio eletto presso Andrea Pavanini in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Comune di Creazzo, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Calegari, con domicilio presso la Segreteria del Veneto;
nei confronti di
Maria Teresa Pizzolato, Frauke Klaehn;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18.4.2013, nella parte in cui ha dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di Consigliere comunale; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.4.2013, nella parte in cui è stata disposta la surroga del ricorrente, dichiarato decaduto con la sig.ra Pizzolato e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16.5.2013, nella parte cin cui è stata disposta la surroga del Consigliere comunale dimissionario, sig.ra Pizzolato con la sig. Klaehn; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Di Creazzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 agosto 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
la delibera del Consiglio Comunale di Creazzo n. 21 del 18.4.2013, in questa sede censurata, ha dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale l’attuale ricorrente, perché risultato assente per nove sedute dell’assemblea comunale nel corso dell’anno 2012 senza giustificato motivo;
che, invero alla conseguente contestazione il ricorrente ha replicato per iscritto in data 18 febbraio 2013 rappresentando di aver avvertito, come per prassi, il Segretario Generale ed altri dipendenti comunali del comune resistente, sia dell’assenza, che dei motivi di impedimento;
che tale difesa è stata ribadita nel corso della seduta d’aula;
giustificazioni non ritenute adeguate dal Consiglio comunale resistente;
che i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, in cui il ricorrente è risultato assente, invero non indicano, come invece avrebbero dovuto, proprio in ossequio al principio di leale e trasparente collaborazione, la natura dell’assenza e la conseguente valutazione dell’assemblea, limitandosi soltanto a segnalare che il ricorrente non era presente alla seduta, così ingenerando nello stesso la erronea convinzione dell’avvenuta giustificazione della assenza;
che, inoltre, l’assemblea non ha richiesto nell’immediatezza, ovvero nella seduta successiva, contezza dell’assenza, così alimentando e giustificando l’ambigua prassi della giustificazione automatica delle assenze, formalmente risolta soltanto dopo che il rappresentante comunale aveva cumulato il numero di assenze tali da comportare un sua destituzione dalla carica, carica che, in quanto espressione della volontà dei cittadini del comune resistente poteva e doveva essere revocata, invece, soltanto dopo aver appurato in modo palese ed incontrovertibile la sussistenza di una nolontà del ricorrente nell’espletamento del mandato rappresentativo ed una sua reale disaffezione al ruolo ricoperto.
Tale omissione non può essere superata, ex post, attraverso mere contestazioni formali svolte nei confronti del ricorrente e con la contestuale ingiunzione a giustificare tali assenze.
E’ principio generale dell’ordinamento quello per cui le contestazioni del fatto illecito in genere, devono avvenire in un termine ravvicinato; nel caso di specie la normativa interna prevede la decadenza dalla carica dopo cinque assenze nell’arco dell’anno, mentre l’amministrazione ha atteso che il ricorrente incorresse in nove assenze prima di formulare la relativa contestazione, così da pregiudicare anche la sua difesa.
Il difetto di tale momento di trasparenza e la procrastinazione della contestazione ha, conseguentemente, compromesso la successiva valutazione del comportamento del ricorrente da parte dell’organo comunale in termini di obiettività e trasparenza.
Di contro, il comportamento assunto dallo stesso Ente, proprio alla luce delle esposte considerazioni, si appresta, invece, ad ambigue interpretazioni, non ultime quelle di interessate e soggettive determinazioni estranee ai motivi ed alle ragioni normativamente previste per la decadenza dalla carica dei rappresentati i cittadini.
Per tali motivi il Tribunale annulla il Provvedimento di decadenza adottato nei confronti del ricorrente ed i conseguenti provvedimenti connessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e, per l’effetto annulla il provvedimento di decadenza dalla carica di consigliere comunale assunto nei confronti del ricorrente e di tutti gli ulteriori provvedimenti connessi.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 2.500,00 ( duemilacinquencento), oltre IVA, CPA e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Enrico Mattei, Referendario
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)