Con l’art. 2 della legge regionale 6/2017 l’Assemblea Regionale Siciliana ha finalmente chiarito la portata applicativa del comma 2 bis dell’art 11 della L.r. 1, con particolare riferimento alla carica del sindaco.
Il comma 2 bis dell’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, così come modificato dalla l.r 17 del 2016. Ed infatti a seguito dell’adozione della norma che stabilisce che “La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa (diversa dalle dimissioni ndr) comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4”, era sorto un dubbio applicativo circa la immediata o meno applicabilità della disposizione. Vale a dire se la stessa trovava applicazione immediatamente nei confronti di tutte le amministrazioni in carica ovvero soltanto per quelle elette successivamente alla sua entrata in vigore. Ebbene a fugare qualsiasi dubbio ci ha pensato l’Ars che con una norma di interpretazione autentica, ha stabilito che la disposizione “si interpreta come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17″. Pertanto il comma 2bis troverà applicazione anche nei confronti delle amministrazioni elette prima della sua entrata vigore”.