Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3151/2019, dispone che al fine di far decorrere i termini per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione e/o di esclusione non sia bastevole la pubblicazione sul bollettino ufficiale, essendo necessaria la pubblicazione anche sul sito istituzionale della stazione appaltante.
In particolare, infatti, il Collegio dispone l’inapplicabilità al caso di specie delle regole processuali del rito super accelerato per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione e/o di esclusione, rigettando l’appello proposto da l’ente regionale.
A tal riguardo, il Collegio ha chiarito che è inidonea, al fine della decorrenza dei termini previsti, ex art. 120, comma 2-bis c.p.a., per il rito super accelerato – la pubblicazione dell’elenco di ammissione dei concorrenti solo sul Bollettino Ufficiale Regionale (BURL).
Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, è necessario che il provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante per far si che esso sia “pienamente conosciuto” ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 2 c.p.a.
Infine, per ciò che concerne l’interpretazione della disciplina processuale prevista dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a, il Collegio ritiene che essa abbia carattere speciale e pertanto deroga quella generale in tema di “conoscenza” degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
Quindi, è opportuno distinguere tra “concreta disponibilità” dalla quale decorre il termine di impugnazione, ex art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 120, comma 2-bis c.p.a., “piena conoscenza” del provvedimento di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a.
Da ciò ne discende che, ai fini del decorso dei termini di impugnazione previsti dall’art. 120, comma 2-bis, non rileva la “mera” pubblicazione sul Bollettino Ufficiale essendo necessaria la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della stazione appaltante, secondo la speciale disciplina dettata dalla normativa di settore, la quale fa riferimento alla “concreta disponibilità” dell’atto non già alla sua conoscenza.