Il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, è entrato in vigore in 31.12.2020, c.d.“Decreto Milleproroghe”, con il quale il legislatore, ogni anno, posticipa il termine di applicazione di alcune disposizioni, tra questi c’è anche quello dei contratti pubblici, che, pur trovando la propria disciplina di riferimento nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei Contratti Pubblici”).
L’art. 13 del Decreto Milleproroghe interviene proprio sul termine ultimo di applicazione di alcune discipline derogatorie, estendendone quindi l’efficacia anche nell’anno 2021.
SUL SUBAPPALTO
Subappalto, già riformato dal Decreto Sblocca Cantieri anche in considerazione delle criticità emerse a livello di Unione Europea, in particolare, al limite quantitativo al subappalto fissato in origine dall’art. 105, co. 2 del Codice dei Contratti Pubblici e dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione Europea dalla Corte di Giustizia con la sentenza 26 settembre 2019 nella causa C-63/18: tale limite era stato innalzato al 40% per effetto dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, del Decreto Sblocca Cantieri fino allo scorso 31 dicembre.
Questo termine è stato oggi nuovamente prorogato fino al 30 giugno 2021 dall’art. 13, co. 2, lett. c), del Decreto Milleproroghe.
È appena il caso di precisare che, anche a seguito di quest’ultima proroga, continua a rimanere fermo il limite quantitativo del 30% per le sole categorie superspecialistiche di cui all’art. 89, co. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.
La stessa norma del Decreto Milleproroghe ha poi esteso, questa volta al 31 dicembre 2021, la deroga all’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori stabilito per gli appalti pubblici dall’art. 105, co. 6 e per le concessioni pubbliche dall’art. 174, co. 2, secondo periodo del Codice dei Contratti Pubblici.
Fino al 31 dicembre 2021 sono sospese anche le verifiche in sede di gara di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici riferite al subappaltatore.
SULL’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Per favorire la disponibilità di liquidità per le imprese appaltatrici, l’art. 13, co. 1 del Decreto Milleproroghe ha posticipato al 31 dicembre 2021 il termine per ottenere l’incremento dell’anticipazione del corrispettivo dell’appalto prevista dall’art. 35, co. 18 del Codice dei Contratti Pubblici fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Orbene, la disciplina di riferimento su cui interviene il Decreto Milleproroghe è l’art. 207, co. 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 (“Decreto Rilancio”).
SULL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE SENZA FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Il Decreto Milleproroghe ha esteso anche a tutto l’anno 2021 la facoltà di avviare la progettazione in assenza del finanziamento dell’opera introdotta dall’art. 1, co. 4 del decreto sblocca cantieri.
Sul punto,i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, con la precisazione che tali opere debbano considerarsi prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
APPALTO INTEGRATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
Da ultimo si segnala che è stato posticipato a tutto il 2021 anche il termine di applicazione dell’appalto integrato per i lavori di manutenzione, che l’art. 1, co. 6 del Decreto Sblocca Cantieri aveva circoscritto al biennio 2019 e 2020. La proroga è stata introdotta per effetto dell’art. 13, co. 2, lett. b) del Decreto Milleproroghe.
L’impianto originario del Codice dei Contratti Pubblici limitava ad alcuni casi tassativi l’ambito di applicazione dell’appalto integrato, che è stato esteso dal Decreto Sblocca Cantieri anche ai contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.
Anche nel 2021, questi contratti possono essere affidati sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, mentre l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
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