La Delega sul nuovo codice degli Appalti approvata dal Senato il 14 gennaio scorso, ha previsto che venga revisionata la disciplina in materia di avvalimento, prevedendo maggiori oneri in capo alle imprese che utilizzeranno l’istituto di matrice europea ed escludendo la possibilità di ricorrere all’avvalimento per il possesso dei requisiti di qualificazione e classificazione.
Nello specifico il legislatore delegato dovrà modificare l’istituito prevedendo che:
– il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati;
– si rafforzino gli strumenti di verifica sull’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria;
-si rafforzino gli strumenti di verifica sull’effettivo impiego delle risorse oggetto dell’avvalimento nell’esecuzione dell’appalto;
– si escluda la possibilità di ricorso all’avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell’esperienza tecnica e professionale;
Di seguito il testo integrale della disposzione della legge delega “zz) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nonché circa l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all’avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell’esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;”