Nella deliberazione 376 del 2013 della Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Siciliana, viene chiarito che il Comune, nel caso in cui il proprio dipendente comunale sia stato trasferito in via definitiva presso l’ente di gestione di rifiuti, conosciuto come Ato, con la contestuale cessazione dell’attività di lavoro presso il Comune stesso, non ha diritto a essere su richiesta reinternalizzato, non trovando così direttamente applicazione la l.r. 9/2010.
In tale provvedimento, il su citato organo, ritiene infatti di dover dare applicazione al principio generale consistente nel fatto che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica siano preminenti rispetto all’interesse del singolo di transitare nel proprio Comune per il quale aveva prestato la propria opera prima del trasferimento.
A tal riguardo, va evidenziato inoltre come con la deliberazione n. 4/CONTR/2012 le SSRR in sede di controllo della Corte hanno espresso un principio generale secondo il quale “l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non può
derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari”.
Pertanto, la disposizione contenuta nell’art. 19, comma 13, della legge regionale n. 9/2010, non può trovare alcuna automatica applicazione, sulla base della sola richiesta del personale a rientrare nei ruoli del Comune, e che debbano essere prioritariamente rispettati dall’Ente i vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità interno e dalle diverse prescrizioni concernenti la spesa per il personale.
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