E’ illegittima la legge regionale siciliana n. 22 del 2021 ove stabilisce una esperienza generica acquisita nel campo delle strutture sanitarie o altri settori gestionali quale requisito per essere nominati direttori amministrativi presso le asp o aziende ospedaliere

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 155 del 20 giugno 2022 dispone l’illegittimità della legge regionale siciliana n. 22 del 2021 ove stabilisce una esperienza generica acquisita nel campo delle strutture sanitarie o altri settori gestionali quale requisito per essere nominati direttori amministrativi presso le asp o aziende ospedaliere.

In particolare, la Corte ha rammentato che la materia «tutela della salute» disciplina gli incarichi della dirigenza sanitaria rilevando in particolare «la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l’organizzazione del servizio sanitario regionale, talchè, la potestà legislativa regionale in materia di «sanità pubblica» si esercita «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», per cui l’ampiezza di tale competenza legislativa coincide, comunque, con quella delle Regioni ordinarie in materia di «tutela della salute».

Pertanto, le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, che, stabiliscono i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali, costituiscono, indubbiamente, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute, vincolante, come tale, rispetto alla potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica e una chiara espressione, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

Quindi, l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella sua versione originaria, prevedeva, tra i requisiti per la nomina a direttore sanitario, che questi avesse svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, mentre al direttore amministrativo era richiesto di avere svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

La norma regionale impugnata richiedeva invece «un’adeguata esperienza di direzione tecnica amministrativa» a fronte della previsione statale di «una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa» e stabiliva , genericamente, che detta esperienza potesse essere  acquisita «nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, in strutture di media o grande dimensione», mentre la disposizione statale prevede una competenza specifica che vada acquisita solo «in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

A bene vedere, la norma impugnata si poneva, dunque, in evidente contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale, non solo perché modificava la tipologia di esperienza richiesta ai soggetti che richiedono di accedere all’elenco degli idonei alla direzione amministrativa, ma anche, soprattutto, in quanto ampliava, l’area in cui tale esperienza può essere acquisita, estendendola a settori del tutto estranei all’ambito della sanità.

Ala luce di quanto sopra la Corte Costituzionale con la sentenza n.155 del 20 giugno 2022 ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021.

Adesso i direttori generali delle Aziende Ospedaliere e delle Asp siciliane dovranno provvedere alla revoca dei direttori amministrativi che non hanno i requisiti della legge statale, e cioè  è richiesto di avere svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione «in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

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