Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con la sentenza n. 237/2023 fa chiarezza in ordine ai poteri della Soprintendenza in presenza di chiare previsioni del c.d. piano paesaggistico.
In particolare, il Collegio dispone che in presenza di una chiara previsione dello strumento di pianificazione paesaggistica che, all’esito della classificazione delle aree a seconda del maggiore o minore livello di tutela necessario, abbia espressamente posto un divieto di installazione di “tralicci ed antenne per telecomunicazioni” soltanto nelle aree aventi un livello di tutela “2”, nulla disponendo per le aree aventi un livello di tutela inferiore, non può riconoscersi in capo alla Soprintendenza un potere di integrazione delle previsioni del Piano paesaggistico che si traduca nella loro sostanziale disapplicazione.