La Corte dei Conti a sezioni Riunite con sentenza n. 4 del 2023 stabilisce che a un dissesto non puo’ seguire una nuova procedura straordinaria.
Questa interpretazione, precisa la Corte, nasce dalla lettura sistemica che porta a individuare una gradualità funzionale tra dissesto e predissesto.
Quindi se c’è un dissesto non chiuso non si puo’ procedere al piano di riequilibrio, ma non si puo’ nemmeno dichiarare nuovo dissesto. In questi casi non vi è altra via, secondo la Corte, che quella di prolungare per due anni art.268-bis del TUEL il vecchio dissesto.
A ben vedere, non resta che un intervento del Viminale, se necessario con poteri sostitutivi.
Foto estratta dal sito