Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 471 del 2019, dispone la legittimità dell’esclusione del concorrente di una gara pubblica il quale nonostante in sede di partecipazione avesse dichiarato la volontà di non avvalersi di subappaltatori nella propria offerta tecnica aveva indicato, in modo palesemente contraddittorio, due soggetti terzi ai quali avrebbe affidato quota parte del servizio oggetto di contratto.
Nella sentenza in commento, il Collegio ritiene necessario escludere il concorrente per la palese contraddittorietà tra la dichiarazione resa in sede di partecipazione e l’offerta tecnica e non già per aver violato il divieto di subappalto per aver omesso la relativa dichiarazione.
I giudici, infatti, rilevano che il concorrente aveva presentato l’offerta “individualmente, come precedentemente dichiaro, salvo precisare nella propria offerta tecnica che avrebbe esternalizzato a soggetti terzi quota parte delle prestazioni oggetto di contratto.
La questione non deve inquadrarsi in termini di “indicazione inadeguata del subappaltatore” ma, piuttosto, di mancata (ed univoca) espressione di volontà di ricorrere al subappalto, in contrasto con il manifestato affidamento di talune prestazioni (tra l’altro particolarmente rilevanti ai fini dell’esecuzione del contratto) a soggetti solo nominalmente identificati, ma rimasti del tutto “estranei” alla gara (con tutte le conseguenze del caso, anche in termini di controllo dei requisiti).
Alla luce di quanto sopra esposto, Collegio ha dunque confermato la legittimità dell’esclusione del concorrente in quanto – pur riconoscendo in capo al concorrente il possesso di tutti i requisiti per eseguire individualmente il contratto – nel caso di specie si sarebbe determinata una modifica dell’offerta tecnica.