La sentenza pronunciata in appello dal Consiglio di Stato (Sezione Quarta) n° 5525/2014, accoglie parzialmente il ricorso proposto da Autostrade per l’Italia S.p.A. concernente l’espropriazione di un terreno per l’ampliamento di un’area di servizio in mancanza del’avviso di avvio del procedimento.
Il caso di specie costituisce una forte conferma di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale al privato proprietario di un’area destinata all’espropriazione, interessata dalla realizzazione di un’opera pubblica, deve essere garantita mediante la formale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l’amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull’apposizione del vincolo prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi dell’approvazione del progetto definitivo.
Ai fini di coerenza sistematica, tale orientamento è confermato anche dal d.lgs. 12-4-2006 n° 163. Art.166., secondo il quale, “il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell’opera”.
Non rappresenta neanche un “rimedio” utile a sanare il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento l’applicazione dell’art.21 octies della L. 241/1990, secondo cui i provvedimenti non avrebbero potuto avere altro contenuto.
Nel caso in evidenza non può essere preso in considerazione il parere del Ministero dell’Ambiente del 28-12-2005 riguardante la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale, la quale è necessaria quando le varianti progettuali determinino un intervento diverso da quello analizzato.
Non si ritiene applicabile per tal ragione il d.lgs. 152/2006, che prevede lo screening per i progetti che potessero produrre effetti negativi sull’ambiente.
In virtù di ciò si perviene all’accoglimento parziale dell’appello.
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