I profili di illegittimità del bando si riverberano sugli atti successivi – fra cui l’eventuale esclusione o quello finale di aggiudicazione – non con effetto caducante bensì viziante, dal che consegue l’onere di impugnazione degli atti stessi (con conseguente inammissibilità del ricorso avverso clausole escludenti del bando non seguito dall’impugnazione dell’aggiudicazione).
Tar Lombardia, Milano, 18 maggio 2020, n. 835.pdf
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