Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 10201 del 6 ottobre 2021, si è espresso in merito ai ristretti limiti del soccorso istruttorio per mancata indicazione dei costi della manodopera alla luce della giurisprudenza europea.
Nello specifico il Collegio, alla luce di quanto osserva la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 2 maggio 2019, dispone che “I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici .”
In conclusione, se le disposizioni della gara d’appalto lo consentono, le amministrazioni aggiudicatrici , nel caso in cui le informazioni o la documentazione sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, purchè tale condizione sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.
Commento a sentenza edito dalla tirocinante Noemi Mistretta
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