Il Consiglio di Stato si è pronunciato, nella sentenza 1804/2021, sulla sussistenza di una gerarchia differenziata tra gli atti di gara disponendo la prevalenza del contenuto del bando sul disciplinare di gara e sul capitolato speciale d’appalto.
In particolare, il caso di specie, discende da una manifesta contraddittorietà interna al capitolato di gara e sugli effetti che esso può ingenerare per ciò che concerne l’affidamento del concorrente.
Ciò discende dall’applicazione dell’art. 1337 c.c, con speciale riguardo al corretto rapporto tra amministrazione e privato, e ex art.1366 c.c ovvero il principio di buona fede e annessa interpretazione della stessa.
Fatta questa premessa, il Collegio, innanzitutto, sottolinea che la giurisprudenza è conforme nel ritenere sussistente una gerarchia delle fonti degli atti di gara con prevalenza del contenuto del bando di gara, e che le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare le prime, ma non modificarle.
Infatti, le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare il primo (Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; Id. 11 luglio 2013, n. 3735).
Nella fattispecie in esame, però, non si applicano i suddetti principi, in quanto è lo stesso Capitolato a prevedere regole contrastanti, che generano confusione in ordine al criterio da applicare per la valutazione dell’offerta economica. Si tratta quindi non di un contrasto tra i predetti atti, ma tra articoli di un medesimo atto, il Capitolato di gara.
Commento a sentenza edito dalla tirocinante Giuditta Buhagiar
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