Il solo rinvio a giudizio non costituisce un’infrazione “debitamente accertata” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) c.c.p.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 13213 del 2021, dispone che, in merito alla automatica esclusione della società per aver dichiarato il falso ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice dei contratti pubblici, il mero rinvio a giudizio, non seguito da una condanna penale, per fatti astrattamente idonei a configurare una violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, non costituisce una infrazione “debitamente accertata”, non essendo stato esplicato un potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme all’uopo previste.

Secondo il Collegio, il momento accertativo non può ritenersi concluso e, dunque, la dichiarazione della società non può ritenersi falsa.

I Giudici hanno, inoltre, chiarito che l’omissione dichiarativa non comporta una automatica esclusione nemmeno in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice dei contratti pubblici in quanto sia “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, sia “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” sono considerati quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sulla integrità o affidabilità dell’operatore economico.

È necessario, dunque, valutare in concreto la rilevanza di tali fatti e se siano in grado di incidere sull’affidabilità e sulla professionalità dell’operatore economico.

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