Il Tar Toscana, con la sentenza n. 706/2020, dispone l’illegittimità della clausola che prevede il limite del 30 % per il subappalto.
Il collegio, alla luce anche dell’orientamento che fa capo alla sentenza della Corte di Giustizia UE con sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019, ha affermato che la direttiva 2014/24 dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 105 del codice dei contratti pubblici, che limita in modo rigido ed indiscriminato al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
In particolare, la predetta pronuncia rende inapplicabile la normativa nazionale dichiarata in contrasto con quella comunitaria non potendo il giudice nazionale assumere decisioni non conformi al diritto UE.
Quindi, il bando di gara nella parte in cui ha fatto applicazione di una norma nazionale contrastante con la vigente direttiva in materia di appalti pubblici così come interpretata dalla Corte di Giustizia è quindi illegittimo e va annullato.
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