Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1343 del 2022 dispone l’impossibilità di modificare ante stipula del contratto le condizioni economiche formulate nell’offerta di gara.
Secondo il Collegio, infatti: «non risultano nemmeno evocabili gli istituti posti a governo delle sopravvenienze contrattuali che, per l’appunto, riguardano la fase di esecuzione del contratto e le alterazioni che possono generarsi nel corso della durata del negozio ma non si riferiscono, invece, ad una fase antecedente alla stipula ove l’eventuale insostenibilità si traduce nella possibilità di non sottoscrivere il contratto».
L’istanza di revisione del prezzo formulata dall’impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto, anche ai sensi dell’art. 106 del D.lgs n. 50 del 2016 risulta non supportata da alcuna previsione legale in quanto effettuata in un momento in cui, non essendo ancora in essere alcun rapporto contrattuale, non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile alcuna ipotesi di revisione del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto (ad esecuzione continuata e periodica) già in corso; e così come nel corso del rapporto contrattuale l’impresa appaltatrice è tutelata, in caso di un esorbitante aumento dei costi del servizio, dall’istituto della revisione del prezzo (ove previsto dagli atti di gara) ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico (ad esempio,ex art. 1467 del cod. civ.).
Permaneva comunque un altro rimedio: nel diverso caso in cui l’evento imprevisto e imprevedibile si fosse verificato prima della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria sarebbe stata tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto, una volta cessata la vincolatività della propria offerta.