Il TAR di Milano con sentenza n. 1951 del 2015, in tema di applicazione dell’art. 121, comma 1 del D.P.R. 207/2010, dispone che, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza dominante, in caso di gara di appalto, da aggiudicarsi col criterio del massimo ribasso, vanno escluse le offerte uguali sia che esse si collochino a cavallo sia che esse si pongano all’interno delle ali.
Secondo quanto previsto dall’organo suddetto, infatti, il disposto, fa riferimento alle offerte di eguale valore rispetto “alle offerte da accantonare”, senza distinguere tra offerte che sono a cavallo e quelle che sono all’interno delle ali. Ed inoltre la finalità perseguita dalla previsione di cui all’art. 121, c. 1, d.P.R. n. 207/2010, di evitare che offerte aventi un valore identico a quelle disancorate dai valori medi vengano utilizzate nel calcolo della soglia di anomalia, ricorre in entrambe le ipotesi, di ribassi identici a cavallo e all’interno delle ali. D’altro canto, se una determinata offerta non è ritenuta congrua dal legislatore, collocandosi nelle “ali”, lo stesso deve ritenersi per ogni offerta che ha il medesimo valore di ribasso.
Come affermato dalla giurisprudenza, risulta quindi irrilevante che i ribassi identici siano a cavallo o all’interno delle ali, perché si tratta comunque di valori che se considerati distintamente limitano l’utilità dell’accantonamento e ampliano eccessivamente la base di calcolo della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico, rendendo inaffidabili i risultati (Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 9 febbraio 2012, n. 206; Tar Umbria, sez. I, 11 aprile 2013, n. 230, Consiglio di Stato, sez. V, 8 giugno 2015 n. 2813).
Di tale avviso è il Consiglio di Stato che, con la sentenza dell’8 giugno 2015 n. 2813, ha affermato che non vi sono ragioni per non applicare lo stesso criterio alle offerte uguali che si collocano ‘a cavallo’ delle ali e alle offerte uguali che si collocano all’interno delle ali (entro l’ala superiore o entro l’ala inferiore, ovvero nel 10% delle offerte con maggior ribasso o nel 10% delle offerte con minor ribasso) eliminando così qualunque problema interpretativo del disposto su richiamato. Quindi, le offerte identiche devono essere considerate, come un’offerta unica, mentre nella fase successiva, calcolando la media aritmetica e lo scarto aritmetico, si utilizzano tutte le offerte, anche quelle con valori identici. Si reputa ragionevole infatti che alla definizione delle medie partecipino tutte le offerte non accantonate.