Inapplicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio c.d. “rinforzato” alla fase di controllo dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10565/2016 , ha chiarito che, il soccorso istruttorio, c.d. rinforzato, di cui all’art. 46, comma 1 ter del d.lgs. n. 163/2006, riguarda la sola fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara ma non anche la fase del controllo dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa il cui possesso sia stato dichiarato nel segmento procedimentale anzidetto. In altri termini, esso attiene alla fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali, non anche alla fase della comprova della loro sussistenza.

Il giudice di prime cure, in particolare, ha affermato che il riferimento ad “ogni” omissione  o incompletezza documentale contenuto nel cit. art. 46 comma 1 ter del d.lgs. n. 163/2006 deve intendersi limitato alla fase dichiarativa dei requisiti in vista dell’ammissione della gara, e non già esteso alla successiva fase del “controllo” sul possesso dei requisiti autocertificati, fase in cui assume rilievo preminente il generale principio di autoresponsabilità del dichiarante.

Pertanto, in applicazione della norma generale di cui all’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, vi sarà la  l’esclusione dell’impresa che non comprova il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, ma non solo.

La norma prevede, inoltre, che ove l’impresa non riesca a fonire prova della veridicità delle proprie dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono innanzitutto all’esclusione del concorrente dalla gara e, successivamente, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.6, comma 11.

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