Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4150/2021, dispone che l’art. 105, comma 2, del d.lgs 150/2016, nella parte in cui pone limiti al subappalto, deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, il subappalto è istituto di applicazione generalizzata, privo di limiti quantitativi, salvo ipotesi specifiche ed eccezionali in cui sia previamente e motivatamente necessaria una particolare limitazione in relazione alla specifica natura dell’appalto.
Pertanto, come ribadito dal costante orientamento dei giudici di legittimità, la norma del Codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, alla luce della già rilevata operatività generalizzata e priva di limiti quantitativi dell’istituto ed in ossequio ai superiori principi vigenti in materia.
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