INSUFFICIENZA DELLA MERA MOTIVAZIONE NUMERICA

Ritiene il Collegio, con la sentenza n. 858/2018, che il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta non è idoneo ad integrare di per sé una valutazione sufficiente, tanto più nell’ipotesi di applicazione del metodo del confronto a coppie, ove la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione sarebbe ben più ampia.
La mera motivazione numerica, anche nell’ipotesi di utilizzo del metodo del confronto a coppie, condotto in presenza di criteri di valutazione generici e indeterminati e in assenza di sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi, viola il generale principio dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 3 l. n. 241 del 1990.
Se è vero che, per consolidata giurisprudenza, il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione e che, in ipotesi di confronto a coppie, il sindacato giurisdizionale non può entrare nel merito delle valutazioni della Commissione, costituendo in tal caso il punteggio attribuito indice del grado di preferenza riconosciuto alla singola offerta nel raffronto con le altre e, al contempo, adeguata motivazione delle valutazioni sui singoli elementi qualitativi, nondimeno tali affermazioni postulano la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, al fine di consentire la ricostruzione dell’iter decisionale seguito dalla Commissione nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi.
La mera valutazione numerica è, infatti, sufficiente per un’idonea motivazione soltanto se i criteri, sottocriteri e sub-pesi siano stati prefissati in maniera specifica e con un adeguato grado di dettaglio.
Ulteriore indizio che depone a favore della suddetta tesi è che la lex specialis, non a caso, dopo aver specificato le tipologie di preferenza, ha previsto che i membri della Commissione, in occasione di ciascun confronto, si esprimessero circa la preferenza riconosciuta “motivandola”.

Potrebbe interessarti anche

APPALTI –  Legittima l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi, gravi, precisi e concordanti dalla cui valutazione la stazione appaltante abbia desunto in astratto la sussistenza di un unico centro decisionale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7607/2024 dispone la legittimità dell’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi,

Leggi tutto »

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò