Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4680/17 ha rigettato il ricorso formulato da una Società nei confronti della quale era stata emessa una interdittiva antimafia, dichiarandone l’irricevibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
In particolare, il Collegio ha posto in rilievo la circostanza secondo cui a fronte di un provvedimento interdittivo valido ed efficace, come quello oggetto della fattispecie in esame, viene meno ogni possibilità per l’appellante di ottenere, anche in caso di esito positivo dell’appello, il bene della vita cui aspira, con conseguente cessazione di un obiettivo interesse a coltivare il gravame.
Pertanto, la questione viene risolta facendo applicazione dei superiori principi di diritto secondo cui tale tipo di interdittiva implica un accertamento dell’incapacità originaria del privato ad essere parte contrattuale della pubblica amministrazione, con l’automatica conseguenza che, ai sensi degli artt. 67 e 94 del l.lgs 6 settembre 2001, n. 159 (Codice delle leggio e delle misure di prevenzione) le varie amministrazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.