La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2229/2022 ha rigettato l’appello proposto da Banca Unicredit contro il Comune di Prizzi accogliendo, con sentenza, in toto le difese svolte dal legale dell’ente.
In particolare la Corte di Appello di Milano ha accolto le eccezioni proposte di nullità per mancanza di impegno di spesa e di inopponibilità delle modificazione contrattuali unilaterali.
In particolare ha ritenuto la eccezione proposta dal Comune di Prizzi opponibile anche alla società Unicrediti Factoring quale cessionaria del credito di Enel s.p.a.
Con particolare riguardo, poi, all’ipotesi oggetto del presente giudizio, si afferma che il Comune di Prizzi al quale il cessionario del credito della società di somministrazione di Energia elettrica, ossia il factor, chieda il pagamento, può sottrarsi al pagamento eccependo la nullità del rapporto contrattuale fra Enel Energia S.p.a. ed il Comune di Prizzi per mancanza di un impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio in violazione dell’art. 191 TUEL.
Pertanto, il Comune di Prizzi, non sarà tenuto a pagare la somma di € 298.000 a banca Unicredit Fractoring per crediti dovuti a Enel s.p.a. L’avv. Giuseppe Ribaudo, ammnistrativista del palermitano, incaricato dal Comune per difendere il Comune di Prizzi, innanzi alla Corte di Appello di Milano ha dichiarato:”Legittima e giusta risulta la decisione adottata dalla Corte di Appello di Milano, stante che era palesemente illegittima, illogica e pretestuosa la richiesta di pagamento ingiunta al Comune di Prizzi,da Unicredit factoring per conto di ENEL s.p.a. in quanto le somme scaturivano dalla circostanza che il Comune a sua insaputa era stato posto in regime di salvaguardia con aumento arbitrario ed indiscriminato delle tariffe per il consumo di energia elettrica