La mancata dichiarazione della condanna penale per la quale si è già ottenuta la riabilitazione non può comportare la esclusione dalla gara di appalto

La sentenza pronunciata in appello dal Consiglio di Stato Sezione Quarta n. 736/2014, adottando ancora una volta un approccio sostanzialistico, respinge la tesi secondo cui la mancata dichiarazione di una condanna penale riportata da uno dei soggetti indicati dal d.lgs 163/2006, comporta sempre e comunque la esclusione dell’impresa dalla gara.

Nel caso di specie, la decisione ha ad oggetto il ricorso proposto da Anas Spa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura contro una società, al fine di ottenere, appunto, la riforma della sentenza emessa dal T.A.R – LAZIO: SEZIONE III, concernente l’affidamento di una gara per la manutenzione di un’autostrada.

L’Anas impugna la sentenza con la quale sono stati annullati: il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, nonché tutti i successivi provvedimenti, assunti dall’Anas, per una pretesa dichiarazione non veritiera riguardante l’insussistenza di condanne penali a carico della suddetta società. Questa insussistenza venne, però, confermata dal certificato integrale del casellario giudiziale, dal quale emerge una ordinanza di riabilitazione, pronunciata in data anteriore rispetto al periodo di riferimento.

La sentenza impugnata si basa sulla considerazione secondo cui, la condanna sarebbe irrilevante ai fini dell’apprezzamento della moralità professionale, in quanto in virtù dell’art. 445 comma 2 c.p.p. e di un precedente giudiziale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, n° 4897/2008), la pronuncia di patteggiamento nei casi di estinzione del reato, va esteso a tutte le ipotesi di condanne seguite da riabilitazione.

Particolare menzione, a tal riguardo, merita l’art. 38 Cod. Contr. Pubbl. comma 1 lett. C, secondo il quale “[…] l’esclusione e il divieto di partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione […]”

L’appello è affidato alla denuncia della violazione dell’art. 39 d.lgs. n° 163 / 2006, che riguarda i requisiti di idoneità professionale.

La quarta sezione del Consiglio di Stato respinge l’appello, in quanto non è giustificata l’esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ex art: 178 c.p.

Clicca qui per testo integrale della sentenza

01 Aprile 2014

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò