La nuova responsabilità solidale nei bonus edilizi per dolo e colpa grave – circolare agenzia delle entrate n. 33 del 6 ottobre 2022

Con la circolare 6 ottobre 2022 n. 33/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la nuova responsabilità solidale per dolo e colpa grave. Inoltre, ha  aggiornato in merito alle condizioni per fruire del Superbonus per le unifamiliari.

Talchè, come riportato dalla Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave (previste dal Decreto aiuti bis), occorre fare riferimento al D.Lgs. 472/97, che reca disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e ai chiarimenti già forniti con la Circ. AE 10 luglio 1998 n. 180. Quest’ultimo provvedimento precisa che:

•          la condotta è dolosa quando la violazione è attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento;

•          la condotta è colposa quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari;

•          il concorso nella violazione in materia tributaria avviene quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

In linea generale, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole.

Sono state introdotte nuove ipotesi di dolo e colpo grave con il Decreto aiuti bis

Infatti,  in sede di conversione del Decreto Aiuti-bis, è stato modificato il comma 6 del citato art. 121 e l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Invero, a seguito di tale modifica, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve. Ciò premesso, con particolare riferimento al concorso del fornitore o del cessionario di cui all’art. 121 c. 6 DL 34/2020 (nuova formulazione), con la nuova Circolare, il Fisco identifica:

•          il dolo quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso o qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;

•          la colpa grave quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

Alla luce dei nuovi chiarimenti del Fisco, quindi, l’ipotesi di concorso in violazione sussiste qualora gli stessi procedano all’acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli artt. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007, in violazione dell’art. 122-bis Decreto Rilancio. In particolare, ciò si verifica quando il credito è acquistato nonostante:

•          l’operazione sia soggetta all’obbligo di segnalazione in quanto sospetta ai sensi del richiamato art. 35;

•          il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall’operazione ai sensi del citato art. 42.   

Superbonus unifamiliari: le nuove modifiche del fisco

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E nella parte che tratta la proroga temporale per le unifamiliari. La prima versione della circolare prevedeva due condizioni per accedere alla proroga: pagamento dei lavori; lavori effettivamente eseguiti. Condizioni, tuttavia, non previste dalla norma che parla solo di interventi eseguiti.

A ben vedere, con la nuova versione, l’Agenzia delle Entrate, resasi conto dell’errore, precisa che per accedere alla proroga al 31 dicembre 2022 fa fede solo il 30% dei lavori realizzati e non il loro pagamento.

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