Il TAR Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 172021 si è pronunciata sulle aggiudicazioni di un gara di appalto intervenuta a seguito della modifica fatta dalla stazione appaltante sul contenuto della modulistica, presentata dalla concorrente, qualora si fosse accorta dell’errore (superabile) nel modulo “Dichiarazione offerta economica” in allegato al Disciplinare di gara.
La giurisprudenza, quanto ai presupposti, alle modalità e soprattutto ai limiti entro i quali la commissione giudicatrice possa legittimamente intervenire al fine di emendare l’offerta di un concorrente da eventuali errori, è pressoché consolidata nel ritenere che le offerte, intese come atto negoziale, possano essere interpretate, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale ivi assunto, nel solo intento di farne riemergere l’effettiva volontà comunque ivi espressa dall’offerente (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 28 ottobre 2020, n. 6610).
Tale prospettiva si fonda su un’attività interpretativa secondo la quale, nell’individuazione e nella correzione di eventuali errori di scritturazione e di calcolo nella formulazione dell’offerta, si agisca “a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 21 febbraio 2018, n. 2016) risultandone, altrimenti, violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 20 marzo 2020, n. 1998).
Tale impostazione, a fortiori, ed in virtù del principio del legittimo affidamento, va tenuta in considerazione soprattutto quando la stessa stazione appaltante commette errori nella predisposizione della lex specialis, i quali sarebbero idonei ad incidere sulla formazione della volontà del concorrente.
Al riguardo, l’orientamento consolidato dei Giudici di Palazzo Spada ritiene che sia senz’altro meritevole di tutela l’affidamento indotto nel concorrente.
Se non altro, dunque, è contemplata la possibilità di un “errore” della stazione appaltante nella predisposizione dei moduli; tale ultima attività assolve anche ad una funzione di equità ed omogeneità nei confronti delle concorrenti che altrimenti dovrebbero predisporli singolarmente rendendo sicuramente più “dispendiosa” l’attività di verifica della S.A. (in senso conforme, Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2015, n. 601).
Commento a sentenza edito dall’avv. Francesco Dentino.
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