Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 13527 del 2020 dispone che è discrezionalità delle stazioni appaltanti stabilire un limite al subappalto inferiore al 40 % ciò non ostando né col codice degli appalti né con le norme comunitarie.
A detta del Collegio, infatti, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante che, in applicazione dell’art. 1, comma 18, l. n. 55/2019, può stabilire un limite al subappalto inferiore al 40 %, ciò conformemente a quanto sancito dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 11304 del 3 novembre 2020, TAR Lazio, sez. I, 24 aprile 2020, n. 4183).
Ad avviso del TAR, l’art. 1, comma 18, l. n. 55/2019, va interpretato nell’accezione per la quale le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono prevedere un subappalto che non superi il 40 %.
Rientra, quindi, nella discrezionalità delle stazioni appaltanti scegliere la percentuale più adeguata.
In conclusione, è possibile, pertanto, che, come è accaduto nella specie, la S.A. preveda dei limiti inferiori al 40% per le prestazioni subappaltabili, avendo essa individuato il limite del 30% in considerazione della natura altamente specialistica e tecnologica dell’appalto de quo.
Foto estratta dal sito.