Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5979 del 23 agosto 2021, si è pronunciato in merito alla possibilità delle imprese partecipanti al raggruppamento – nell’ambito di una procedura aperta di gara per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dell’esecuzione dei lavori – di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori.
I giudici di Palazzo Spada, inquadrano, anzitutto, la normativa applicabile, premettendo che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in ordine ai raggruppamenti temporanei di imprese cd. “orizzontali” “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
Ebbene, rispetto a tale norma, il Collegio ribadisce dunque i principi espressi dall’Adunanza plenaria con la sentenza 27 marzo 2019, n. 6, in base ai quali vi è piena libertà in capo alle imprese partecipanti al raggruppamento di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, con il solo limite rappresentato “dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato”.
Pertanto, sarebbe ammissibile la possibilità di modifica interna delle quote di esecuzione, purché vi sia a tal fine autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Conseguentemente, alla luce del superiore arresto giurisprudenziale, si conferma la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva sia in via successiva sia pure con autorizzazione, con l’unico limite che si rinviene nei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata.
Commento a sentenza edito dall’avv. Dentino
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