Il TAR Toscana, sede di Firenze, con la sentenza n. 77/2021 ha offerto precisi e puntuali considerazioni in ordine alla “validità” temporale delle misure self cleaning.
Innanzitutto, giova rammentare che per misure self cleaning si intende cquelle misure prese in considerazione dalla S.A. nell’esaminare la presentazione delle offerte di soggetti che risultavano essere stati sottoposti a misure cautelari detentive nell’ambito di inchieste per reati di corruzione relativi ad appalti pubblici.
A norma dell’ art. 80 co. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016 è prevista la clausola di esclusione dei soggetti che si trovano nelle condizioni sopra descritte.
In particolare, la pronuncia in esame si sofferma sull’analisi dell’effetto delle misure in questione, ritenendo che tali non abbiano effetto retroattivo ma unicamente pro futuro e cioè per quanto riguarda la partecipazione a gare successive all’adozione delle stesse. Di conseguenza, la S.A. deve tenere in debita considerazione le misure self cleaning soltanto dopo che queste vengano adottate, dovendo nel caso ritenere le offerte presentate nelle gare precedenti soltanto ai fini di una mera considerazione personale, dalla quale può scaturire un riscontro di inaffidabilità o meno.
commento a sentenza edito dall’avv. Francesco Dentino
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