Il Tar Milano, con sentenza n. 1980/2022 dispone che la verifica di anomalia va esperita anche con riferimento alle offerte inerenti alle concessioni.
In particolare il collegio ritiene che seppure l’art. 164, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016 non richiami , nell’ambito delle concessioni, specificamente il regime dell’anomalia, la relativa verifica va nondimeno considerata applicabile anche alle offerte inerenti alle concessioni, in quanto si tratta di una valutazione espressione di principi generali in materia di affidamento di commesse pubbliche quali quelli della qualità e affidabilità delle prestazioni, nonché della libera concorrenza (cfr. l’art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016), e che implica un apprezzamento secondo canoni di ragionevolezza e attendibilità delle offerte ben possibile – anzi doveroso – da parte dell’amministrazione anche in ipotesi di concessioni, in coerenza con i generali principi dell’efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Tanto più, ricorda la sentenza, che lo stesso Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, V, 24 maggio 2022, n. 4108) ha già condivisibilmente osservato che il ritenere applicabile alle concessioni l’istituto della verifica di congruità non impedisce di tener conto, nell’esprimere la valutazione da compiere, della peculiarità della fattispecie concessoria, e dunque di declinare in termini “dinamici” la verifica di anomalia – considerato che anche la voce dei ricavi risulta ex ante indefinita – che assume perciò connotazioni ancor più discrezionali e in qualche misura flessibili (in quanto condizionata da una rilevante componente previsionale), se non caratterizzata da margini d’incertezza.