Il TAR del Lazio, con sentenza n. 11447/2020, dispone che ai sensi dell’art. 53, c. 2 del d. lgs. 50/2016, l’accesso alla documentazione attinente il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta del vincitore non è interdetto, potendone essere disposto unicamente il differimento sino al momento dell’aggiudicazione.
Nel prosieguo della sentenza, il Tar Lazio, Roma precisa poi che – fermo il generale diritto del soggetto non vincitore di accedere (successivamente all’aggiudicazione) alla documentazione relativa alla verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicatario – deve invece ritenersi escluso (ai sensi dell’art. 53, comma 5, d.lgs. n. 50/2016) il “diritto di accesso” e, più in generale, “ogni forma di divulgazione” delle soluzioni tecniche e dei programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da privativa intellettuale.
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