Tra le tante novità che il nuovo D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) ha portato con sé, spiccano diverse innovazioni in materia di avvalimento.
In particolare, il nuovo art 89. specifica che l’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti “anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”.
L’avvalimento delle predette capacità sarà ammesso soltanto a condizione che i titolari delle stesse eseguano direttamente i lavori o i servizi.
Per ciò che concerne la produzione documentale, si evidenzia che l’elenco di documenti da allegare alla domanda di partecipazione appare più breve di quello di cui all’art 49 del d.lgs. n. 163/2006 infatti l’operatore economico deve soltanto allegare “oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento […] una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente […] in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”.
Inoltre va rilevato che non è stata riprodotta l’ipotesi di cui alla lettera f) che, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa appartenente al medesimo gruppo (c.d. avvalimento infragruppo), in luogo del contratto di avvalimento consentiva all’impresa concorrente di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.