In data 4 Agosto 2015 l’Assemblea Regionale Siciliana ha posto in essere la legge n. 15 modificando il piano strutturale degli enti locali e rimodulando in particolare modo l’assetto delle province.
In particolar modo, tale disposizione, esordisce al titolo 1, capo 1 (rubricato “autonomia degli enti di area vasta”, istituendo: i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani; mentre i Consorzi di Palermo, Catania e Messina saranno invece città metropolitane.
La disposizione suddetta definisce i consorzi come enti di vasta area dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria. Gli organi di governo sono eletti con sistema indiretto di secondo grado.
All’art. 2, del suddetto capo, viene analiticamente definita la potestà statutaria e regolamentare. La normativa dispone, per ciò che concerne la potestà statutaria, che: spetta ai liberi consorzi stabilire le norme fondamentali dell’ente; prevedere le competenze dei vari organi e garantire la parità dei generi; regolare i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni compresi nel territorio individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e coordinamento delle funzioni, secondo il principio di sussidiarietà e i criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;
specificare l’utilizzo delle strutture immobiliari; determinare le regola per la rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio; disciplinare gli istituti di partecipazione del cittadino (come ad esempio i vari tipi di referendum abrogativo, consultivo, propositivo); determinare le modalità di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica; definire le modalità integrative dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità; prevedere lo stemma e il Gonfalone del libero consorzio e i meccanismi di controllo interno al fine di garantire il corretto funzionamento dello stesso.
La competenza a modificare lo statuto dell’ente è dell’Assemblea del libero Consorzio comunale che delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Tale normativa va posta in essere nel termine di un anno; qualora l’organo non abbia adempiuto si applicherà lo statuto dell’ex provincia regionale corrispondente.
I liberi consorzi hanno potestà regolamentare per le materie di loro competenza di concerto con le previsioni statutarie.
La norma in questione prevede all’art. 2 la disciplina per i consorzi e all’art. 3 quella per le città metropolitane; ma in realtà si tratta di una distinzione solamente formale poiché non vi è alcuna differenza in ambito sostanziale.
La legge 15 del 2015 prevede al capo 2 la disciplina degli organi degli enti di vasta area. All’art. 4 viene disposto che il libero consorzio è composto da: Presidente, Assemblea, Giunta, Adunanza Elettorale.
All’art. 5 viene descritta la figura del presidente dei liberi consorzi (con competenze equiparate al sindaco metropolitano): è il legale rappresentante dell’ente, convoca e presiede la giunta e l’assemblea; convoca l’adunanza, sovrintende al funzionamento di uffici e servizi e dà esecuzione agli atti; esercita ulteriori funzioni attribuite dallo statuto. Spetta al presidente la nomina del suo vice chiamato a sostituirlo nei casi di assenza o impedimento. Nel caso in cui manchi quest’ultimo spetterà al componente più anziano della Giunta farne le veci.
Il presidente può assegnare deleghe ai componenti della Giunta, nei limiti delle disposizioni statutarie. E’ inoltre chiamato a svolgere gli atti di amministrazione che non siano stati assegnati ad altri organi e a lui spetta la nomina del segretario e dei responsabili di uffici e servizi. La normativa, inoltre, ribadisce come nel caso di collaborazione esterna, i rapporti non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50% di quello previsto per i dirigenti di prima nomina. E’ suo compito la presentazione di una relazione semestrale sul lavoro svolto nel semestre precedente.
Il presidente uscente deve indire le nuove elezioni non oltre il sessantesimo giorno antecedente alla data delle stesse. Viene eletto dai sindaci dei comuni che rientrano nell’area di competenza dell’ente e dai consiglieri che compongono l’adunanza del libero consorzio. Possono candidarsi a ricoprire tale carica solo i sindaci il cui mandato non scada prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Verrà eletto il candidato col maggior numero di voti; in caso di parità verrà eletto il più anziano.
Il libero consorzio comunale può, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, e attraverso disciplina statutaria, prevedere l’elezione diretta del presidente. Nel caso in cui la maggioranza della popolazione siciliana attui tale modifica sarà compito del governo regionale richiedere all’assemblea la modifica della legge presentando un disegno di legge che preveda appunto l’elezione diretta del presidente del consorzio e del sindaco metropolitano.
In caso di cessazione dalla carica di presidente, così come previsto dall’art. 7, si procede entro sessanta giorni all’elezione del nuovo presidente. In questo frangente sarà compito del vicepresidente sostituire il presidente; mentre la giunta deve limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione.
Il presidente può cessare dalla carica per: dimissioni, sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco del proprio comune di appartenenza, o per rimozione da parte dell’adunanza in caso di mozione di sfiducia.
L’assemblea del libero consorzio (equiparata per competenze alla conferenza metropolitana) è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta. Composto dai sindaci, è competente ad approvare: lo statuto proposto dalla Giunta, il regolamento per il proprio funzionamento e i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali.
L’assemblea, inoltre, approva i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo statuto.
L’art. 9 descrive la Giunta come l’organo esecutivo dell’ente di vasta area. E’ composta da: quattro componenti (nei liberi consorzi con popolazione residente non superiore a 400.000 unità; 500.000 nel caso di città metropolitana); 6 componenti ( con popolazione che oscilla tra i 400.000 e i 650.000 residenti; tra i 500 mila e 1.000.000 nel caso di città metropolitana); 8 componenti per gli altri casi. La giunta viene eletta dall’adunanza e le votazioni sono indette dal presidente massimo 15 giorni dopo la sua elezione e si svolgono nei successivi trenta.
E’ eletta dall’Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale. Le elezioni della Giunta sono indette dal Presidente del libero Consorzio comunale entro quindici giorni dalla sua elezione e si svolgono nei successivi trenta giorni. Quest’ultimo propone all’Adunanza elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci ed i consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale, in numero triplo rispetto a quello previsto dal comma 2. L’elenco dei candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti. Inoltre nessuno dei due sessi può avere una percentuale superiore al 66%. Ogni elettore può avere due preferenze purchè siano di sesso diverso. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze e in caso di pari merito verrà scelto il componente più giovane. Non sono candidabili: il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Presidente del libero consorzio; i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta del libero Consorzio comunale; in questo caso sarà il presidente a indire l’elezione di un nuovo componente. Durante la vacatio della carica sarà il presidente a sostituire il componente.
In caso di cessazione del Presidente, la Giunta rimane in carica fino all’elezione del nuovo Presidente.
E’ compito della Giunta di proporre all’Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto per la sua approvazione e i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali.
L’art. 10 disciplina l’Adunanza elettorale come organo composto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.
E’competenza dell’Adunanza elettorale eleggere il Presidente e la Giunta. L’Adunanza approva, altresì, la mozione di sfiducia al Presidente.
La mozione va presentata da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea che rappresentino almeno un quinto della popolazione del libero Consorzio comunale ed è posta in votazione dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Adunanza elettorale.
La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall’elezione del Presidente né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.
Nella sezione II della legge viene esposta la disciplina per le città metropolitane che ricalca in toto quella prevista per i liberi consorzi. Anche stavolta vi è una diversità formale poiché gli organi sono: il sindaco metropolitano, la conferenza metropolitana, la giunta metropolitana e l’adunanza elettorale metropolitana.
La III sezione prevede invece disposizioni comuni per entrambi gli enti.
L’art 18 prevede che per l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano nonché della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l’ufficio elettorale composto da tre iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui uno con funzioni di presidente. Le funzioni di segretario verranno assegnate a un dirigente con competenze amministrative di uno dei comuni differenti.
Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione l’ufficio elettorale forma l’elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione.
Le candidature per l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano sono presentate dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivi, presso l’ufficio elettorale.
Per le operazioni di voto è costituito presso l’ufficio elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente, da quattro scrutatori, scelti tra gli elettori dall’ufficio elettorale mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello della votazione, e da un segretario, scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori l’ufficio elettorale provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla sostituzione.
L’articolo si conclude con una serie di norme riguardanti le modalità di voto.
Art. 19 prevede che: la cessazione dalla carica di sindaco di un comune o di consigliere comunale o di presidente del consiglio circoscrizionale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane;la decadenza dalla carica in caso di sospensione di diritto dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Nel caso di cessazione dalla carica di un componente dell’Assemblea del libero Consorzio comunale o della Conferenza metropolitana, quest’ultimo è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 55 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Per ciò che concerne le indennità: al Presidente del libero Consorzio comunale ed al Sindaco metropolitano è attribuita un’indennità pari alla differenza tra l’indennità percepita per la carica di sindaco e quella spettante al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana; qualora l’indennità percepita dal Presidente del libero Consorzio comunale o dal Sindaco metropolitano, in virtù della carica di sindaco, sia pari a quella del sindaco del comune con maggior numero di abitanti, agli stessi è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dell’indennità già percepita.
Ai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è attribuita un’indennità pari alla differenza tra l’indennità percepita per la carica ricoperta nel comune ed il 50 per cento di quella spettante al Presidente del relativo libero Consorzio comunale o al Sindaco della relativa Città metropolitana.
Qualora l’indennità percepita dai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, in virtù della carica ricoperta nel comune, sia pari o superiore a quella spettante, agli stessi è attribuita una maggiorazione del 10 per cento dell’indennità già percepita.
L’art. 21 sancisce che il segretario del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è nominato tra coloro che sono iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti dell’ente di area vasta.
L’art. 22 prevede la presenza in ciascun ente di area vasta di un collegio dei revisori dei conti composto da tre soggetti scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente di area vasta. A tal fine un componente, che assume le funzioni di presidente, è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell’articolo 3 del predetto decreto ministeriale e due componenti sono scelti tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano richiesto di partecipare alla procedura.
L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario, presso l’ente di area vasta, secondo modalità stabilite con apposito decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’incarico di componente del collegio dei revisori dei conti dell’ente di area vasta è incompatibile con quello di componente del collegio dei revisori dei conti di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta. Qualora un soggetto sia scelto quale componente del collegio dei revisori dei conti di un ente di area vasta e di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta, il diritto di opzione è esercitato entro il termine di dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso inutilmente il predetto termine, il soggetto interessato decade dall’incarico nell’ente di area vasta.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione dei conti degli enti di area vasta successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 23 fa rinvio agli statuti degli enti di vasta area per quanto non previsto da tale capo.
Il Capo III esemplifica gli organismi di raccordo.
L’art. 24 prevede che per favorire i nuovi investimenti, la Regione, gli enti di area vasta ed i comuni promuovono l’integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli investitori. L’art. 25 descrive l’osservatorio regionale.
E’ previsto infatti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza Regione – autonomie locali, con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, in coerenza con l’accordo tra Governo nazionale e Regioni sancito nella seduta della Conferenza Unificata dell’11 settembre 2014 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, è istituito l’Osservatorio regionale per l’attuazione della presente legge, composto dai Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dai Sindaci metropolitani, dai rappresentanti dell’Anci Sicilia, dell’Urps, delle associazioni delle autonomie locali e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto assessoriale sono stabilite le modalità operative del suddetto organo e le sue eventuali articolazioni interne. All’Osservatorio regionale deve essere garantito in ogni caso un flusso costante di informazioni.
Entro tre mesi dall’insediamento degli organi degli enti di area vasta, l’Osservatorio è chiamato a: svolgere una ricognizione delle entrate nonché delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta; definire i criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito e dall’attuazione di tale articolo non devono derivare ulteriori oneri a carico della Regione..
Art. 26 prevede che la composizione della Conferenza Regione – autonomie locali, di cui all’articolo 43 della legge regionale 7marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è integrata con i Sindaci metropolitani ed i Presidenti dei liberi Consorzi comunali.
L’art. 27, inserito nel titolo II, capo I, descrive le funzione del libero Consorzio comunale. Tale disposizione prevede che il consorzio sia chiamato a: proporre iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all’individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni; realizzare strutture e servizi assistenziali, distribuire, costruire e curare la manutenzione degli istituti di istruzione media di secondo grado tenendo presente le esigenze degli organi scolastici.
In materia di sviluppo economico è competente a: promuovere lo sviluppo turistico puntando a migliorare le strutture ricettive e costruendo servizi complementari alle attività turistiche; promuovere e sostenere l’artigianato; occuparsi della vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne; autorizzare all’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio.
In materia di organizzazione del territorio e della tutela dell’ambiente è chiamato a: garantire la manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere; costruire infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale; curare l’organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; garantire la protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali; gestire l’organizzazione dei servizi in tema di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.
L’ente è chiamato inoltre a: provvedere alla pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi con le modalità di cui all’articolo 34; sovraintendere all’approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio; proporre opere a tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale; pianificare i servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale, in coerenza con la programmazione regionale; promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio; tutelare i Consorzi universitari presenti nel territorio nonché gli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali. .
Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali.
A seguito dell’entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni.
Nelle more dell’adozione dei decreti, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell’entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
Per quanto riguarda la Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall’articolo 27 ai liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie:
adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano; pianificazione territoriale generale ed urbanistica; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano; mobilità e viabilità nel territorio metropolitano; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano; sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali; partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana.
Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Città metropolitane ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città metropolitane.
Nelle more dell’adozione dei decreti, le Città metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
L’art. 29, rubricato “funzione proprie dei Comuni”, esordisce, prevedendo la competenza dei comuni su tutte le funzioni non attribuite alla Regione o agli enti di area vasta, secondo il principio di sussidiarietà.
Tali enti sono chiamati alla promozione e al sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo. Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai comuni ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.
A seguito dell’entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni.
Nelle more dell’adozione dei decreti, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
Il capo II, rubricato “disposizioni comuni e di coordinamento”è composto dagli articoli 30-31-32. Il primo prevede che la Regione favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nella Città metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.
L’art. 31 dispone, invece, che la Regione, nell’ambito delle materie di propria competenza, può conferire ulteriori funzioni ai liberi Consorzi comunali, alle Città metropolitane ed ai comuni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L’art. 32 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione conferisce ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull’attività dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile.
Per ciò che concerne, invece, le attività di coordinamento, l’art. 33 descrive le seguenti funzioni regionali: promozione ed attuazione di iniziative ed attività di formazione professionale nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale; tutela dell’ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell’inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali.
La Regione svolge le competenze per l’incremento turistico nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.
La Regione, con riferimento alle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali provvede alla definizione degli indirizzi generali in materia di strumenti urbanistici dei comuni.
Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.
A seguito dell’entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni.
Nelle more dell’adozione dei decreti, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
Art. 34 analizza le attività di programmazione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane. Quest’ultimi operano sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.
Per l’attuazione delle funzioni proprie, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane predispongono i rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.), che determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l’integrità fisica ed ambientale, l’identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.
A tal fine, i suddetti piani indicano, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione: i diversi usi e destinazioni del territorio; la localizzazione dei servizi e delle attività di livello consortile e metropolitano; la localizzazione di massima delle maggiori infra-strutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti; le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.
Il P.T.C. è trasmesso all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ai fini della sua approvazione. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previa delibera di Giunta, emana un apposito decreto per disciplinare i contenuti specifici e le procedure di approvazione del P.T.C.
L’art. 35 disciplina il potere sostitutivo della Regione nei casi di acclarata inerzia o inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari eventualmente compromessi dall’inerzia o dall’inadempi-mento medesimi.
L’art. 36 dispone che con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali competenti, si provvede, previo parere della Commissione Affari istituzionali dell’As-semblea regionale siciliana, alla soppressione o all’accorpamento degli uffici regionali per l’esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali istituiti o disciplinati dalla presente legge.
Art. 37, rubricato “disposizioni sul personale”, prevede che sia di competenza dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane stabilire le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell’Osservatorio.
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine, con uno o più decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, è individuato il personale che resta assegnato agli enti di area vasta e quello eventualmente da destinare alle procedure di mobilità verso altri enti..
La ricollocazione del personale è effettuata a seguito dell’emanazione dei decreti di individuazione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 33
Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30, 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle more delle procedure di cui al comma 3, il personale delle ex province regionali continua ad essere utilizzato dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
Art. 38 dispone che sia la Presidenza della Regione, tramite il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ad avviare presso le Amministrazioni della Regione, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale.
Con l’art. 39 si apre il Titolo III trattante le disposizioni economico finanziarie. Il suddetto articolo prevede che in armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto della Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane hanno autonomia di entrata e di spesa.
In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane già spettanti alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 40 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane inviano all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica una ricognizione di tutti gli enti, le agenzie, gli organismi, comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni loro attribuite.
Ferma restando l’autonomia finanziaria degli enti di area vasta, sono mantenuti i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tra le ex province regionali e le società interamente o prevalentemente partecipate dalle stesse per lo svolgimento dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area vasta, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in società che non sono strategiche per l’erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una delle seguenti condizioni: le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento del capitale sociale; le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale; le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo; le spese per il personale, il costo degli organi ammi-nistrativi e di gestione, le consulenze esterne di tali società superino il cinquanta per cento delle spese correnti dell’ente.
Sono considerate strategiche le partecipazioni nelle società aeroportuali.
Gli enti di area vasta non possono costituire nuove società partecipate se non quelle previste per legge regionale.
Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane non può essere superiore a tre.
Nelle more del processo di statizzazione i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad esercitare le competenze in materia di istituti di istruzione superiore nonché di istituti superiori di studi musicali già esercitate dalle ex province regionali.
Art. 41 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l’espletamento di servizi.
Gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possono prevedere forme di esercizio associato di funzioni da parte dei comuni.
Art. 42, rubricato costi standard, prevede che vengano fissati dall’Assessorato regionale dell’economia. Tali costi si applicano anche ai servizi erogati dalle società partecipate.
Art. 43, rubricato “invarianza finanziaria”, sottolinea che le disposizioni di cui alla presente legge non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica regionale.
Con l’art. 44 si apre il Titolo IV, rubricato “assetto territoriale dei liberi consorzi comunali e città metropolitane”. L’articolo suddetto prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Catania, ed il comune di Licodia Eubea, che ha deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Ragusa, ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 possono deliberare di aderire rispettivamente alla Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa.
In caso di variazione territoriale sarà compito del governo regionale inviare all’assemblea un nuovo disegno di legge valido ad appurare tali modifiche.
Art. 45 disciplina la formazione di nuovi liberi consorzi comunali. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire ulteriori liberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti requisiti: continuità territoriale tra i comuni aderenti; popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.
Le delibere relative all’adesione al nuovo libero Consorzio comunale, da adottarsi entro sei mesi dalla prima, devono essere conformi tra loro e devono individuare l’ambito territoriale dell’istituendo libero Consorzio comunale.
Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio comunale ai sensi del presente articolo qualora, per effetto del distacco dei comuni, nel libero Consorzio comunale ovvero nella Città metropolitana di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti, si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale.
Nel caso di costituzione di un ulteriore libero Consorzio comunale, il comune con il maggior numero di abitanti assume il ruolo di capofila.
L’efficacia di tali delibere è subordinata all’esito favorevole di un referendum confermativo al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. Il referendum ha esito favorevole se la delibera è confermata dalla maggioranza dei voti validi. Il referendum deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera, con le modalità stabilite nello statuto del comune interessato.
Dopo l’espletamento dei referendum confermativi, tali deliberazioni sono trasmesse all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, che predispone e sottopone alla Giunta regionale la proposta di istituzione del nuovo libero Consorzio comunale, corredata di: una relazione tecnico-illustrativa; l’indicazione, su carta dell’Istituto geografico militare, dei nuovi confini, con il relativo quadro di unione; i fogli di mappa catastali.
Nei successivi trenta giorni il Governo presenta all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che istituisce il nuovo ente di area vasta, individuandone il territorio.
Il Titolo V, rubricato “disposizioni finali”, si apre con l’art. 46. Tale disposizione prevede che: nelle more della costituzione degli organi e dell’avvio della nuova gestione dei liberi Consorzi comunali, conseguenti alla legge regionale di riforma prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, in deroga, solo per l’anno 2015, alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria dei liberi Consorzi comunali: predisposizione, nell’anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale; utilizzo, ai sensi dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’annualità 2015, dell’avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall’articolo 162 del decreto legislativo n. 267/2000.
L’Art. 47 sancisce che dopo il primo periodo del comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente periodo:
“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, nel limite delle residue disponibilità auto¬rizzate dall’articolo 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ove rinvenienti a seguito dell’emanazione del decreto di riparto di cui al comma 7 del medesimo articolo.”.
Art. 48 prevede una modifica all’articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali. Viene inserito il comma 1 bis al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio finanziario 2015. L’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con proprio decreto e previo parere della Conferenza Regione – autonomie locali, può stanziare fino a10.000 migliaia di euro, quale contributo in conto capitale ai liberi Consorzi comunali da destinare al pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.”.
Art. 49 dispone che a sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 1600 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli anni 2014 e 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gen¬naio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.
I contributi sono concessi in relazione all’effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell’unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.
Art. 50, descrive le modifiche apportate all’articolo 76 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”.
Le modifiche sono: la soppressione delle parole “stipulati dai Gruppi parlamentari”;
e al comma 1 delle parole “da parte di Gruppi parlamentari”.
Art. 51 dispone che nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di garantire la continuità amministrativa dei suddetti enti, i commissari straordinari attualmente preposti ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 8, assicurano la gestione ordinaria fino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 52 prevede che la legge entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
EDILIZIA E URBANISTICA – Sulla circolare n. 3/2024 dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana e sull’opportunità che i comuni siciliani sospendano le istruttorie in corso in attesa dell’intervento legislativo regionale
La circolare n. 3/2024, prot. n. 12002 del 08/08/2024 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (consultabile al seguente link: https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2024-08/CIRCOLARE_DRU_3_2024.pdf) si occupa di chiarire l’applicazione