Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 06/08/2010 è stata pubblicata la L.R. 03/08/2010, n. 16, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti», che introduce novità in materia di organi e procedure relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché in materia di sicurezza dei lavoratori.
Tra le novità si segnala in particolare la modifica alla disciplina ed al funzionamento dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, e delle relative comunicazioni che, ai sensi dell’art. 4, comma 17, della L. 109/1994 (come modificata dalle varie successive leggi regionali), sono tenute ad effettuare le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori, per i contratti di importo superiore a 150mila Euro.
In base alla nuova disciplina è inoltre previsto che la Commissione regionale dei lavori pubblici rilascia i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei Lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con R.D. 1775/1933 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque.
Importanti modifiche sono dettate con riguardo al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, in merito al quale il provvedimento in commento richiama l’applicazione degli artt. 81, 86 commi 1, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 87 commi 2, 3, 4-bis e 5, 88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonché del comma 9 dell’art. 122 del D. Leg.vo 163/2006. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base d’asta è
determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente
all’elenco prezzi posto a base di gara, senza tenere conto delle cifre decimali successive alla quarta.
Quanto alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori è previsto che gli adempimenti imposti dall’art. 3 dellaL.R. 20/2007, concernenti la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche, devono essere effettuati contestualmente alla stipulazione del contratto di appalto. Ove tali adempimenti non siano posti in essere, il responsabile unico del procedimento informa l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la nomina di un commissario ad acta.
Previsto infine l’obbligo per le imprese aggiudicatarie di provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.