La legge regionale 16/2016, pubblicata in Gazzetta ufficiale della regione Sicilia il 19 Agosto 2016, entrata in vigore con efficacia immediata, rece recepisce il DPR 380 del 2001., conosciuto come “Testo unico dell’Edilizia”.
Dopo 15 anni, quindi, la Regione siciliana recepisce, in maniera dinamica, il Testo unico dell’Edilizia che nel 2001 che ha innovato in maniera evoluta e incentivante le norme in materia.”
Pertanto, sarà cura delle pubbliche amministrazioni applicare nella maniera più celere e coerente possibile le nuove norme, affinché il settore possa godere quanto prima dei tanti benefici vigenti nel resto d’Italia e finora negati alle imprese siciliane.
Nello specifico, infatti, si era creato un un gap di concorrenza che era diventato intollerabile e insostenibile. Fra questi, quelli introdotti dal “Decreto del Fare” che, modificando il Dpr 380, ha introdotto numerose semplificazioni, quali la demolizione e ricostruzione di edifici con modifica della sagoma”.
Inoltre, gli enti locali siciliani adesso dovranno adottare gli stessi termini usati nel resto del Paese, come il “permesso di costruire” invece della “concessione edilizia”. “Non è solo una questione lessicale, ma anche di contenuti e procedure che nel frattempo sono già cambiati col ‘decreto legislativo Scia’ entrato in vigore lo scorso 28 luglio e che cambieranno ulteriormente con il prossimo ‘decreto legislativo Scia 2’ già esitato lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei ministri. Questo testo modificherà il Dpr 380 e, ad esempio, prevederà tre sole possibili alternative di provvedimenti amministrativi per l’attività edilizia: il Permesso di costruire, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), oltre alla Edilizia libera e alla Segnalazione certificata di agibilità. E in vista vi sono anche il nuovo Regolamento edilizio unico e la nuova Terminologia unica associata”.
Infine, vale la pena specificare che: la Regione concede una procedura “semplificata” per concludere gli iter delle domande di condono edilizio, in base all’art. 28 della suddetta legge.
Essa consentirà ai titolari di immobili oggetto di istanza dei condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003, di far presentare una perizia giurata da un tecnico abilitato con cui dovrà attestare:
– attestazione pagamento oblazione e oneri urbanizzazione;
– rispetto requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria;
Questo tipo di deposito di perizia giurata sarà sottoposta a verifiche a campione nella misura del 5%; trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abitativo.
Resta comunque fatta salva la disciplina paesaggistica, come espressamente ribadito dall’articolo 25 della stessa L.R.
Va precisato, però, che il Testo approvato non comprende la sanatoria per gli abusi edilizi commessi tra il 1976 e il 1985 entro 150 metri dalla costa in quanto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, l’aveva dichiarata inammissibile.
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