Il Tar del Lazio, con sentenza n. 3479/2019, dispone che la clausola sociale è costituzionalmente e comunitariamente legittima solo se non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall’impresa uscente, in violazione dei principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.
Il Collegio, pertanto, nel caso di specie, rigetta l’eccezione il motivo di doglianza in quanto la clausola avente valore escludente risulta legittima in quanto obbligava i concorrenti alla conferma e utilizzo in servizio di almeno il 50% degli operatori già operativi negli Istituti della Rete nell’anno scolastico da poco concluso e non quindi tutto il personale nné in maniera generalizzata e indiscriminata.
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