Con la sentenza n.740/2018 del 3 Maggio 2018, il TAR di Lecce, seppur vi sia un contrasto giurisprudenziale in materia, dispone l’impossibilità di integrare, attraverso il soccorso istruttorio, l’offerta economica che ometta il costo della manodopera con la conseguente esclusione dell’impresa dalla procedura di gara.
Secondo il Collegio, i costi della manodopera sono una componente essenziale dell’offerta economica la cui mancata indicazione non è integrabile attraverso il soccorso istruttorio anche laddove la lex specialis di gara non abbia previsto tale specifico adempimento ed esso non sia desumibile dai modelli predisposti dalla stazione appaltante per la formulazione dell’offerta stessa.
Ad avviso del TAR, infatti, si tratta di una causa dell’esclusione dell’offerta, in quanto, l’assenza dell’indicazione dei costi della manodopera, non consente alla stazione appaltante di verificare se il costo del personale, nell’eventuale verifica dell’anomalia, sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ex art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016.
Infine, però, occorre ribadire che sul punto vi è un contrasto giurisprudenziale che appare ancora irrisolto.
In particolare, infatti, se l’orientamento che ad oggi sembra dominante, determina l’esclusione dell’impresa che non presenta nell’offerta tecnica tali costi (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 9 marzo 2018, n. 505; TAR Umbria, sez. I, 22 gennaio 2018, n. 56; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 6 febbraio 2018, n. 332) ; e che questa mancanza non sia sanabile con soccorso istruttorio (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 febbraio 2018, n. 337; TAR Lazio, Latina, sez. I, 23 febbraio 2018, n. 86); non manca chi propone una tesi opposta a questa.
Nello specifico, si registrano provvedimenti giudiziali di segno opposto, le quali statuiscono che non può essere escluso un concorrente per la mera omissione, in sede di domanda di partecipazione, “di un dato relativo all’indicazione e computo dei costi di manodopera o sicurezza, ben integrabile in sede di supplemento istruttorio, laddove l’offerta non sia di per sé incompatibile” (TAR Puglia, Bari, sez. II, 7 febbraio 2018, n. 165; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 1 marzo 2018, n. 193; TAR Piemonte, sez. I, 6 febbraio 2018, n. 159).
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